La S.C. di Cassazione con sentenza 8635 del 7.5.2020 ha individuato i criteri per considerare una strada “di scorrimento” che abilita alla contestazione differita delle violazioni del limite di velocità tramite apparecchi autovelox.
In particolare la Corte richiama la necessaria presenza di elementi strutturali necessari, indicati dall’articolo 2, comma 3, lett. d), C.d. S. che definisce la strada urbana di scorrimento come “a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata destra e marciapiede, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
Il dato testuale chiaramente circoscrive gli elementi “eventuali” alla corsia riservata ai mezzi pubblici ed alle intersezioni a raso semaforizzare, mentre impone la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero i requisiti minimi, anche ai fini della adozione del provvedimento amministrativo previsto dall’art. 4 d.l. n.121/2002.
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Categoria: Diritto civile
La notifica via pec irrituale è valida se raggiunge lo scopo
In tema di notifiche a mezzo posta elettronica certificata, la S.C. di Cassazione, Sezione III Civile, con ordinanza 12.5.2020 n. 8815, ha dichiarato che le firme digitali CAdES e PAdES sono da considerarsi equivalenti, anche se con diverse estensioni (.pdf o .p7m) e devono pertanto ritenersi entrambe ritenute valide ed efficaci anche nel processo di cassazione, senza eccezione alcuna (sul punto vedasi anche Cass. Sez. Unite sentenza n. 10266 del 27.4.2018).
E accanto a ciò, in applicazione del principio già più volte ribadito anche in relazione alle notifiche cartacee, la Corte ha altresì affermato che “l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. Unite, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02; fattispecie relativa alla mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”)”
Più in generale, dunque, anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c. (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 7665 del 18.4.2016).
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Giudice e perizia non convincente
Se il Giudice non è convinto delle risultanze della perizia svolta in giudizio, non può disattenderle con una sentenza che disponga in senso contrario, ma deve disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio.
Lo ha dichiarato la Suprema Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 14 aprile 2020, n. 12026 che opera un adattamento del concetto di giudice come peritus peritorum,
In sede di decisione, infatti il Giudice non può basarsi sulla propria scienza privata, reperendo di propria iniziativa elementi di giudizio e valutandoli sulla base di suoi personali criteri di giudizio, poiché è illegittimo il ricorso alla scienza privata in sede giudiziaria ove l’attività autonoma del giudice non si limiti al riscontro di un fatto, ma comporti l’espressione di un giudizio fondato su specifiche competenze tecniche.
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Censura per l’avvocato che incassa il compenso e non svolge l’attività
Le Sezioni Unite civili della S.C. di cassazione con sentenza n. 8242 del 28.4.2020 hanno dichiarato che è soggetto alla sanzione della censura l’avvocato che non abbia svolto l’attività difensiva richiesta, incassando comunque il compenso e rassicurando nel contempo il cliente sull’attività giudiziaria intrapresa.
Per la S.C. infatti “in base all’art. 4 del Nuovo Codice Deontologico Forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti”.
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Infortunio da Covid-19 – la posizione dell’Inail
Mentre è in piena discussione il c.d. scudo penale per i datori di lavoro, nel proprio comunicato del 15.5.2020 l’INAIL ritiene opportuno sottolineare come “il datore di lavoro risponda penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa” e che “dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”.
Trattasi di precisazione ovvia in uno stato di diritto.
Afferma inoltre l’INAIL che “al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.
Questo è certamente vero, come però vero che la mancata adozione dei protocolli anticontagio ovvero comportamenti totalmente contrari a ogni buona norma igienico-sanitaria possano essere invocate per una contestazione di responsabilità per il datore di lavoro che, come noto, ha dei precisi obblighi di formazione, informazione, prevenzione e protezione da osservare ai sensi, tra l’altro, del D.lgs. 81/2008.
In questo senso ad esempio, la Procura di Bergamo nella propria circolare 1104/20 prot.
Scarica qui il comunicato Inail e la circolare della Procura di Bergamo citate.