La notifica via pec irrituale è valida se raggiunge lo scopo

pec notificaIn tema di notifiche a mezzo posta elettronica certificata, la S.C. di Cassazione, Sezione III Civile, con ordinanza 12.5.2020 n. 8815, ha dichiarato che le firme digitali CAdES e PAdES sono da considerarsi equivalenti, anche se con diverse estensioni (.pdf o .p7m) e devono pertanto ritenersi entrambe ritenute valide ed efficaci anche nel processo di cassazione, senza eccezione alcuna (sul punto vedasi anche Cass. Sez. Unite sentenza n. 10266 del 27.4.2018).
E accanto a ciò, in applicazione del principio già più volte ribadito anche in relazione alle notifiche cartacee, la Corte ha altresì affermato che “l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. Unite, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02; fattispecie relativa alla mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”)
Più in generale, dunque, anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c. (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 7665 del 18.4.2016).
Scarica qui il testo integrale dell’ordinanza.

Giudice e perizia non convincente

Giudice e CTUSe il Giudice non è convinto delle risultanze della perizia svolta in giudizio, non può disattenderle con una sentenza che disponga in senso contrario, ma deve disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio.
Lo ha dichiarato la Suprema Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 14 aprile 2020, n. 12026 che opera un adattamento del concetto di giudice come peritus peritorum,
In sede di decisione, infatti il Giudice non può basarsi sulla propria scienza privata, reperendo di propria iniziativa elementi di giudizio e valutandoli sulla base di suoi personali criteri di giudizio, poiché è illegittimo il ricorso alla scienza privata in sede giudiziaria ove l’attività autonoma del giudice non si limiti al riscontro di un fatto, ma comporti l’espressione di un giudizio fondato su specifiche competenze tecniche.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.

Censura per l’avvocato che incassa il compenso e non svolge l’attività

avvocato censuraLe Sezioni Unite civili della S.C. di cassazione con sentenza n. 8242 del 28.4.2020 hanno dichiarato che è soggetto alla sanzione della censura l’avvocato che non abbia svolto l’attività difensiva richiesta, incassando comunque il compenso e rassicurando nel contempo il cliente sull’attività giudiziaria intrapresa.
Per la S.C. infatti “in base all’art. 4 del Nuovo Codice Deontologico Forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti”.
Scarica qui la sentenza integrale.

Infortunio da Covid-19 – la posizione dell’Inail

inail documenti tecnici ristorazione spiaggia balneazioneMentre è in piena discussione il c.d. scudo penale per i datori di lavoro, nel proprio comunicato del 15.5.2020 l’INAIL ritiene opportuno sottolineare come “il datore di lavoro risponda penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa” e che “dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”.
Trattasi di precisazione ovvia in uno stato di diritto.
Afferma inoltre l’INAIL che “al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.
Questo è certamente vero, come però vero che la mancata adozione dei protocolli anticontagio ovvero comportamenti totalmente contrari a ogni buona norma igienico-sanitaria possano essere invocate per una contestazione di responsabilità per il datore di lavoro che, come noto, ha dei precisi obblighi di formazione, informazione, prevenzione e protezione da osservare ai sensi, tra l’altro, del D.lgs. 81/2008.
In questo senso ad esempio, la Procura di Bergamo nella propria circolare 1104/20 prot.
Scarica qui il comunicato Inail e la circolare della Procura di Bergamo citate.

Save the Date: RILANCIO IN SICUREZZA – webinar 26 maggio 2020 ore 15.00

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RILANCIO IN SICUREZZA

26 maggio 2020 ore 15.00

Misure di sicurezza anticontagio,
profili penali e profili giuslavoristici.
I rapporti di lavoro ai tempi del Covid-19.
Novità del decreto rilancio

 

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L’emergenza Covid-19 ha cambiato il nostro modo di comportarci sia nella vita personale sia in quella lavorativa. Sui luoghi di lavoro nasce una nuova esigenza: tutelare la salute dei lavoratori con idonee misure di prevenzione anti-contagio. Finalità vecchia, misure nuove. Nascono i c.d. protocolli anti-contagio che tutti i datori di lavoro dovranno applicare nelle proprie aziende.
Quali sono queste misure? Quali le conseguenze della loro mancata adozione?
Accanto a ciò verrà illustrato anche come cambiano i rapporti di lavoro all’epoca del Coronavirus e quali misure economiche e fiscali sono previste per le aziende nella normativa emergenziale.

I relatori
Avv. Pietro Gabriele Roveda – avvocato in Lodi – Studio Bonifati e Roveda
Avv. Roberto Redaelli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv Alberto Carmeli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv. Gianluigi Bonifati – avvocato in Lodi – Studio Bonifati e Roveda
Dott. Pasquale Marseglia – dottore commercialista – Studio Marseglia & Associati

I temi trattati
Avv. Pietro Gabriele Roveda: Profili penali della normativa anticontagio
Avv. Roberto Redaelli: I protocolli e l’impatto sulla normativa in tema di sicurezza sul lavoro e sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001
Avv Alberto Carmeli: I rapporti di lavoro secondo la normativa Covid-19
Avv. Gianluigi Bonifati: Responsabilità giuslavoristica in tema di infortunio da contagio
Dott. Pasquale Marseglia: Misure fiscali del decreto rilancio

ISCRIZIONE TRAMITE EVENTBRITE AL SEGUENTE LINK https://bit.ly/3cNnZfY
Il webinar si terrà online tramite la piattaforma Zoom. Prima dell’incontro, a tutti gli iscritti al webinar verrà inviata una email con il link per effettuare il collegamento. Alla fine dell’incontro ci sarà una sessione Q&A (domande e risposte) che i partecipanti potranno sottoporre ai relatori.