Trattazione congiunta dei procedimenti prefallimentari

fallimento e concordatoLa Prima Sezione civile della S.C. di Cassazione con sentenza 4343/2020 ha sottolineato la necessità di trattazione congiunta dei procedimenti prefallimentari o volti alla soluzione negoziale della crisi di impresa, sancendo che:
i) «La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l’obiettivo della gestione coordinata»;
ii) «Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., è onere del debitore che conosce della pendenza dell’istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell’istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscano dinanzi al medesimo tribunale, e senza che una siffatta condotta determini acquiescenza ad una eventuale violazione dell’art. 9 l.fall..»;
iii) «Allorquando l’istanza di fallimento sia stata depositata dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso da quello innanzi al quale sia già pendente una domanda di concordato preventivo, l’obiettivo della gestione coordinata dei due procedimenti può essere conseguito sollecitando il tribunale successivamente adito all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 39, comma 2, l.fall., che in ogni caso, in ossequio ai principi generali, e vieppiù nell’ottica di garantire preferibilmente la soluzione negoziale della crisi, debbono essere adottati anche di ufficio»;
iv) «Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, è onere del debitore impugnare, nei limiti in cui ciò sia consentito, tutti i provvedimenti adottati, anche in rito, che possano ostacolare il preliminare esame della domanda di concordato preventivo da lui proposta, atteso che l’eventuale accoglimento del reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza di fallimento, di cui si pretenda l’illegittimità a causa del mancato preventivo esame della domanda concordataria, presuppone che quest’ultima sia ancora sub iudice».
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Nei primi sei mesi spetta al venditore provare la conformità dell’auto

vendita difetti autoLa S.C. di Cassazione, Sezione II civile, con sentenza n. 13148 del 30.6.2020, pronunciata in un caso di vendita di una automobile, ha dichiarato che si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’art. 2697 c. c.
Entro sei mesi dalla vendita grava, quindi, sul consumatore il solo onere di denunciare il difetto di conformità, che è da considerarsi assolto nel momento in cui egli comunichi tempestivamente al venditore l’esistenza del difetto di conformità, non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che venga indicata la causa precisa di tale difetto.
Infatti, risulterebbe troppo oneroso per il consumatore, in fase di presentazione della denuncia di non conformità del prodotto, assolvere l’onere probatorio mediante l’allegazione del vizio specifico da cui è affetto il prodotto, ciò che richiederebbe l’accesso a dati tecnici del prodotto nonché un’assistenza tecnica specializzata, che invece si trovano nella più agevole disponibilità del venditore ( e che a questi non sarebbe eccessivamente oneroso chiedere di apprestare in occasione della diagnosi della natura del difetto di conformità denunciato).
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Il condomino non paga i lavori: niente detrazioni fiscali

condominio lavori detrazioneIl condomino che non paga la propria quota di lavori di ristrutturazione non può dolersi di non poter usufruire delle detrazioni fiscali.
Lo ha stabilito la S.C. di Cassazione Sezione VI civile con sentenza 10845/2020 dell’8.6.2020 affermando che è imputabile al condomino il ritardo nella partecipazione delle spese e la conseguente impossibilità di documentare le stesse allo scopo di poter beneficiare delle detrazioni fiscali.
Il singolo condomino che, in ipotesi di lavori eseguiti su parti condominiali, non abbia in concreto provveduto ai relativi pagamenti, contestando la sussistenza del proprio obbligo di contribuzione (nella specie, per essere state le opere di manutenzione commissionate da altri comproprietari, in mancanza di un amministratore), e non si sia potuto perciò avvalere delle detrazioni in ragione della spesa sostenuta per l’intervento edilizio, in forza dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non può accampare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell’intero condominio, essendo stato proprio l’inadempimento dell’interessato la causa che ha determinato la perdita della facoltà di detrarre il relativo costo dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
E a nulla può valere il contenuto della “guida fiscale alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate”, o delle circolari ministeriali, atti che non costituiscono fonti normative, ma prassi amministrative, dalle quali non discendono perciò diritti ed obblighi, per dedurre l’esistenza di un obbligo di preventivo invio della comunicazione di inizio lavori e della delibera assembleare di approvazione dell’intervento sulle parti comuni e ripartizione spese, al fine di poter fruire delle agevolazioni fiscali.
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Sul ritardo aereo causato da passeggero molesto

aereo ritardo passeggero molestoNella sentenza Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19), pronunciata l’11 giugno 2020, la Corte ha precisato le nozioni di «circostanze eccezionali» e di «misure ragionevoli» ai sensi del regolamento n. 261/2004 1 («regolamento sui diritti dei passeggeri aerei»).
Dopo aver rilevato che il comportamento molesto di un passeggero che ha causato il dirottamento dell’aeromobile mette effettivamente in discussione la sicurezza del volo di cui trattasi, la Corte ha ritenuto, da un lato, che il comportamento in questione non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo. Dall’altro, un simile comportamento non è, in linea di principio, controllabile da quest’ultimo, dal momento che, in primo luogo, il comportamento di un passeggero e le sue reazioni alle richieste dell’equipaggio non sono prevedibili e, in secondo luogo, a bordo di un aeromobile il comandante e l’equipaggio dispongono soltanto di mezzi limitati per controllare un simile comportamento.
Tuttavia, la Corte ha precisato che il comportamento di cui trattasi non può considerarsi sottratto all’effettivo controllo del vettore aereo operativo interessato, e non può pertanto essere qualificato come «circostanza eccezionale», se risulta che il vettore ha contribuito al verificarsi del comportamento o se era stato in grado di prevederlo e di adottare le misure adeguate in un momento in cui poteva farlo senza conseguenze significative sullo svolgimento del volo in questione, basandosi su segni precursori di un simile comportamento. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui il vettore aereo operativo abbia proceduto all’imbarco di un passeggero che presentava turbe del comportamento già prima dell’imbarco oppure durante l’imbarco stesso.
Pertanto, a determinate condizioni, il comportamento molesto di un passeggero che ha causato il dirottamento dell’aeromobile, dando luogo al ritardo del volo, costituisce una «circostanza eccezionale» e che un vettore aereo operativo può avvalersi di tale «circostanza eccezionale» che ha interessato non il volo cancellato o ritardato, bensì un precedente volo operato dal vettore medesimo con lo stesso aeromobile.
La Corte ha altresì considerato che il riavviamento di un passeggero da parte del vettore aereo con il volo successivo operato dal vettore medesimo e che fa sì che tale passeggero arrivi all’indomani del giorno inizialmente previsto costituisce una «misura ragionevole» che esonera tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria solo in presenza di determinate condizioni.
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Diminuzione di valore del credito ceduto

credito valore cedutoNegli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più il fenomeno della cessione dei crediti, garantiti e non garantiti, soprattutto in ambito bancario.
Nella valorizzazione di detti crediti in sede di cessione, la solvenza del debitore e la garanzia del credito ceduto rivestono – come ovvio – particolare importanza.
Laddove tali garanzie siano state dichiarate presenti ma al contrario siano scadute, di minor valore o addirittura inesistenti, si pone il problema dell’inadempimento contrattuale del contratto di cessione.
Con sentenza 11583/2020 del 15.6.2020 la S.C. di Cassazione Sezione III civile ha dichiarato che nel caso di cessione del credito nominalmente assistito da una garanzia reale, qualora quest’ultima risulti nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore rispetto a quello indicato dal cedente, il cessionario può agire nei confronti di quest’ultimo ancor prima di aver escusso il debitore ceduto, chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento, senza necessità di domandare la risoluzione della cessione, poiché una diminuzione delle garanzie è in sé causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito.
La liquidazione del danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto, derivante dalla mancanza di una garanzia reale promessa dal cedente, deve essere parametrata, con giudizio necessariamente equitativo, alla maggiore prevedibile perdita in caso di insolvenza. Tuttavia, qualora il cessionario abbia già riscosso il credito in sede esecutiva e sia rimasto insoddisfatto, la liquidazione del danno per il vizio che rende impossibile escutere la garanzia non può avvenire più secondo un criterio prospettico, ma corrisponde in concreto alla minor somma fra la parte del credito rimasta insoddisfatta e l’importo ulteriore che il creditore avrebbe potuto riscuotere in sede esecutiva se egli avesse potuto espropriare il bene che avrebbe dovuto essere oggetto dell’ipoteca mancante.
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