Grazie della partecipazione al webinar Rilancio in Sicurezza

rilancio in sicurezzaDesideriamo ringraziare tutti gli iscritti per la folta e attiva partecipazione al webinar “Rilancio in Sicurezza”, tenutosi ieri.
Siamo soprattutto contenti del fatto che il numero di partecipanti si sia mantenuto costante fino alla fine degli interventi, segno tangibile dell’interesse per le materie trattate.
Speriamo di aver potuto contribuire a una sensibilizzazione sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riferimento alla grave situazione epidemiologica che stiamo attraversando e da cui speriamo di uscire presto.
Grazie ancora a tutti!

Giudice e perizia non convincente

Giudice e CTUSe il Giudice non è convinto delle risultanze della perizia svolta in giudizio, non può disattenderle con una sentenza che disponga in senso contrario, ma deve disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio.
Lo ha dichiarato la Suprema Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 14 aprile 2020, n. 12026 che opera un adattamento del concetto di giudice come peritus peritorum,
In sede di decisione, infatti il Giudice non può basarsi sulla propria scienza privata, reperendo di propria iniziativa elementi di giudizio e valutandoli sulla base di suoi personali criteri di giudizio, poiché è illegittimo il ricorso alla scienza privata in sede giudiziaria ove l’attività autonoma del giudice non si limiti al riscontro di un fatto, ma comporti l’espressione di un giudizio fondato su specifiche competenze tecniche.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.

Censura per l’avvocato che incassa il compenso e non svolge l’attività

avvocato censuraLe Sezioni Unite civili della S.C. di cassazione con sentenza n. 8242 del 28.4.2020 hanno dichiarato che è soggetto alla sanzione della censura l’avvocato che non abbia svolto l’attività difensiva richiesta, incassando comunque il compenso e rassicurando nel contempo il cliente sull’attività giudiziaria intrapresa.
Per la S.C. infatti “in base all’art. 4 del Nuovo Codice Deontologico Forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti”.
Scarica qui la sentenza integrale.

Non è possibile la confisca in caso di prescrizione del reato tributario

confisca e presrizioneIn tema di reati tributari, con sentenza n. 14218 del 11.5.2020 la III Sezione Penale della S.C. di Cassazione ha dichiarato (come già stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 31617/2015 del 21.7.2015) che il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.

Infortunio da Covid-19 – la posizione dell’Inail

inail documenti tecnici ristorazione spiaggia balneazioneMentre è in piena discussione il c.d. scudo penale per i datori di lavoro, nel proprio comunicato del 15.5.2020 l’INAIL ritiene opportuno sottolineare come “il datore di lavoro risponda penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa” e che “dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”.
Trattasi di precisazione ovvia in uno stato di diritto.
Afferma inoltre l’INAIL che “al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.
Questo è certamente vero, come però vero che la mancata adozione dei protocolli anticontagio ovvero comportamenti totalmente contrari a ogni buona norma igienico-sanitaria possano essere invocate per una contestazione di responsabilità per il datore di lavoro che, come noto, ha dei precisi obblighi di formazione, informazione, prevenzione e protezione da osservare ai sensi, tra l’altro, del D.lgs. 81/2008.
In questo senso ad esempio, la Procura di Bergamo nella propria circolare 1104/20 prot.
Scarica qui il comunicato Inail e la circolare della Procura di Bergamo citate.