Nella sentenza Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19), pronunciata l’11 giugno 2020, la Corte ha precisato le nozioni di «circostanze eccezionali» e di «misure ragionevoli» ai sensi del regolamento n. 261/2004 1 («regolamento sui diritti dei passeggeri aerei»).
Dopo aver rilevato che il comportamento molesto di un passeggero che ha causato il dirottamento dell’aeromobile mette effettivamente in discussione la sicurezza del volo di cui trattasi, la Corte ha ritenuto, da un lato, che il comportamento in questione non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo. Dall’altro, un simile comportamento non è, in linea di principio, controllabile da quest’ultimo, dal momento che, in primo luogo, il comportamento di un passeggero e le sue reazioni alle richieste dell’equipaggio non sono prevedibili e, in secondo luogo, a bordo di un aeromobile il comandante e l’equipaggio dispongono soltanto di mezzi limitati per controllare un simile comportamento.
Tuttavia, la Corte ha precisato che il comportamento di cui trattasi non può considerarsi sottratto all’effettivo controllo del vettore aereo operativo interessato, e non può pertanto essere qualificato come «circostanza eccezionale», se risulta che il vettore ha contribuito al verificarsi del comportamento o se era stato in grado di prevederlo e di adottare le misure adeguate in un momento in cui poteva farlo senza conseguenze significative sullo svolgimento del volo in questione, basandosi su segni precursori di un simile comportamento. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui il vettore aereo operativo abbia proceduto all’imbarco di un passeggero che presentava turbe del comportamento già prima dell’imbarco oppure durante l’imbarco stesso.
Pertanto, a determinate condizioni, il comportamento molesto di un passeggero che ha causato il dirottamento dell’aeromobile, dando luogo al ritardo del volo, costituisce una «circostanza eccezionale» e che un vettore aereo operativo può avvalersi di tale «circostanza eccezionale» che ha interessato non il volo cancellato o ritardato, bensì un precedente volo operato dal vettore medesimo con lo stesso aeromobile.
La Corte ha altresì considerato che il riavviamento di un passeggero da parte del vettore aereo con il volo successivo operato dal vettore medesimo e che fa sì che tale passeggero arrivi all’indomani del giorno inizialmente previsto costituisce una «misura ragionevole» che esonera tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria solo in presenza di determinate condizioni.
Scarica qui il comunicato della Corte relativo alla sentenza C-74-19.