La Legge n. 189 del 2004, ha introdotto quattro nuove fattispecie delittuose (art. 544 bis, 544 ter, 544 quater e 545 quinquies c.p.), sotto il nuovo titolo dedicato ai “delitti contro il sentimento per gli animali”) del libro secondo del codice penale, modificando altresì il testo dell’art. 727 c.p., ora rubricato “abbandono di animali”, inserendo inoltre una nuova previsione, l’art. 544 sexies c.p., secondo cui, in caso di condanna o di applicazione di pena concordata per i delitti previsti dall’art. 544 ter (maltrattamento di animali), art. 544 quater (organizzazione di spettacoli che comportino sevizie o strazio per gli animali) e art. 545 quinquies (promozione di combattimenti tra animali che ne mettano in pericolo l’integrità fisica), è prevista la confisca obbligatoria dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, non essendo tale previsione operante per l’art. 544 ter c.p., che sanziona il delitto di uccisione di animale, nell’ovvio presupposto che in tal caso che non vi siano animali sopravvissuti da tutelare.
Parallelamente, sono state introdotte due nuove disposizioni di coordinamento del codice penale, ovvero gli artt. 19 ter e 19 quater, il secondo dei quali, rubricato “affidamento degli animali sequestrati o confiscati”, nell’ottica di approntare una più efficace protezione ai destinatari delle condotte illecite, prevede espressamente che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno.
La detenzione di animali nelle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 544 sexies c.p. (“condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”), costituendo reato, sia pure contravvenzionale, rientra comunque nell’ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2, n. 2, in forza del quale deve sempre essere ordinata la confisca delle cose, la detenzione delle quali costituisca reato, a meno che esse non appartengano a persone estranee al reato.
In questo quadro di riferimento la S.C. ha preso in esame la questione se, operato il sequestro degli animali che si assumono maltrattati o comunque destinatari di una delle altre condotte illecite penalmente sanzionate, sia possibile disporne l’affidamento ai privati prima della definizione del procedimento penale.
Tale quesito ha già ricevuto risposta positiva dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stato precisato (Sez. 3, n. 22039 del 21/04/2010, Rv. 247656) che l’affidamento provvisorio a privati degli animali oggetto di sequestro, effettuato nel corso del processo in attesa di individuare gli enti e associazioni che si dichiarino disponibili ad accoglierli, non contrasta con la previsione di cui all’art. 19 quater disp. att. c.p., che non pone affatto limitazioni al riguardo.
La S.C. di Cassazione, sezione III penale, con sentenza 16480 del 29.5.2020 ha affermato che prima che l’accertamento sulla responsabilità degli imputati non diventi irrevocabile, è consentito l’affidamento provvisorio ma non quello definitivo, in quanto disporre definitivamente dell’animale di un imputato, in assenza di una eventuale statuizione di confisca, non può considerarsi operazione legittima, alla luce della presunzione di non colpevolezza prevista dall’art. 27 Cost., comma 3.
L’esigenza di assicurare agli animali sequestrati un’adeguata protezione mediante l’affidamento temporaneo a soggetti privati pronti a prestare loro accoglienza, non può essere estesa fino al punto di sacrificare il principio per cui, fino all’accertamento irrevocabile della responsabilità penale dell’imputato, non può procedersi all’ablazione definitiva di quanto nella sua disponibilità. Deve pertanto ritenersi legittima la decisione di consentire affidamenti soltanto provvisori degli animali di proprietà dell’indagato/imputato, non risultando decisiva l’obiezione secondo cui, in caso di restituzione dell’animale all’avente diritto ove questi sia assolto, verrebbe spezzato il legame affettivo instauratosi tra l’animale e il nuovo detentore.
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Sequestro del cane usato per atti persecutori
La S.C. di Cassazione, sezione V penale, con sentenza 1.4.2020 n. 10992 ha respinto il ricorso in tema di riesame della misura cautelare, confermando la legittimità del sequestro di un cane di razza pitbull utilizzato dal proprietario al fine di commettere condotte persecutorie ai danni della persona offesa.
Il cane infatti, di “conclamata pericolosità”, veniva usato abitualmente dall’imputato per incutere timore alla vittima, la quale era stata anche morsa dall’animale.
Siffatta situazione, secondo la Suprema Corte, legittima l’adozione della misura cautelare reale di sequestro preventivo dell’animale.
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