La CEDU con sentenza 14.4.2020 nel caso Dragan Petrovi? contro Serbia si è pronunciata in relazione alla lamentata violazione dei diritti dell’imputato per essere stato sottoposto, sotto minaccia da parte della polizia, ad un prelievo di campione di DNA, senza nemmeno preventiva notifica di avviso di garanzia (e conseguente ignoranza del fatto di essere indagato per il reato per cui si procedeva).
In particolare la Corte, dopo aver dato atto dell’irrilevanza del consenso del ricorrente al tampone, in ragione delle intimidazioni degli agenti di polizia, ha accertato l’effettiva lesione del diritto al rispetto della vita privata, in quanto l’atto non è stato eseguito in conformità della legge. Difettavano, infatti nell’ordinanza i riferimenti normativi in materia di prelievo di materiale biologico (all’epoca dei fatti non prevista dal diritto serbo) e non venivano verbalizzate le operazioni di prelievo.
Del resto l’ingerenza nella vita privata rappresentata dal prelievo di DNA deve ritenersi consentita solo se: (a) sia prevista dal diritto nazionale, (b) persegua una finalità legittima e (c) sia necessaria e proporzionata a tale finalità.
Leggi qui il testo integrale della sentenza.
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Sequestro del cane usato per atti persecutori
La S.C. di Cassazione, sezione V penale, con sentenza 1.4.2020 n. 10992 ha respinto il ricorso in tema di riesame della misura cautelare, confermando la legittimità del sequestro di un cane di razza pitbull utilizzato dal proprietario al fine di commettere condotte persecutorie ai danni della persona offesa.
Il cane infatti, di “conclamata pericolosità”, veniva usato abitualmente dall’imputato per incutere timore alla vittima, la quale era stata anche morsa dall’animale.
Siffatta situazione, secondo la Suprema Corte, legittima l’adozione della misura cautelare reale di sequestro preventivo dell’animale.
Leggi qui il testo integrale della sentenza.
Linee Guida e protocollo del Tribunale e del Giudice di Pace di Milano
Anche il Tribunale di Milano e il Giudice di Pace di Milano emanano le nuove Linee Guida per l’attività nel settore civile e penale valide fino al 31.7.2020.
Le prime richiamano il protocollo per la disciplina delle udienze civili redatto congiuntamente dai Presidenti del Tribunale di Milano e dell’Ordine Avvocati di Milano.
E’ stato anche redatto il protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 degli Uffici Giudiziari di Milano.
Scarica qui:
– le linee Guida del Tribunale di Milano col protocollo anticontagio del Palazzo di Giustizia;
– le linee Guida dell’ufficio del Giudice di Pace di Milano e Rho col protocollo anticontagio.
Amministratore di condominio e diffamazione
L’amministratore di condominio che inserisce all’ordine del giorno una informativa in ordine alla causa intentata verso gli ex avvocati del condominio, colpevoli di scorrettezze, non commette il reato di diffamazione.
Infatti, laddove non si apprezzi l’offensività della comunicazione effettuata dall’amministratore il quale ha non solo il diritto ma anche il dovere di informare i condomini in relazione allo stato dei contenziosi instaurati nel loro interesse e in danno dei precedenti avvocati, non sussiste nemmeno una fattispecie diffamatoria, con conseguente inutilità di evocare anche la scriminante dell’esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.
Lo ha affermato la S.C. di Cassazione, Sezione V penale con sentenza 11916 del 10.4.2020 (ud. 15.11.2019). Scarica qui il testo integrale.
Arclex riparte in sicurezza
Siamo felici di comunicare che il nostro studio ha riaperto, in totale sicurezza, muniti di tutti i dispositivi di protezione e applicando il protocollo anticontagio.
Per il primo periodo lo studio continuerà ad applicare un parziale smart working.
Ricordiamo che – salvo urgenze indifferibili –è da privilegiare la comunicazione telematica da remoto rispetto alle riunioni.
Scarica qui le regole applicate dallo studio, cui dovranno attenersi anche gli esterni.